PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sui musei scientifici).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale sui musei scientifici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio si occupa dei musei scientifici esistenti nel territorio nazionale in quanto istituzioni permanenti che raccolgono le testimonianze e i materiali relativi alle scienze e alla loro storia, li conservano e li rendono disponibili alla ricerca e alla fruizione pubblica, che svolgono un'importante funzione nella comunicazione scientifica e nella ricerca e che conservano ricche collezioni rappresentanti la testimonianza materiale di tradizioni scientifiche prestigiose e un patrimonio in beni culturali di rilevanza internazionale.
      2. L'Osservatorio è costituito sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di contribuire alla conoscenza, alla tutela e al coordinamento delle attività e delle funzioni relative alle risorse museali disponibili, al fine di consentirne la piena valorizzazione, a beneficio del pubblico nazionale ed estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.

Art. 2.
(Presidenza dell'Osservatorio).

      1. La presidenza dell'Osservatorio è attribuita a un vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.
      2. L'Osservatorio ha un presidente onorario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica nella persona di una eminente personalità del mondo scientifico.

 

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      3. La carica di vice presidente dell'Osservatorio è attribuita al presidente del consiglio scientifico di cui all'articolo 4, eletto dai membri dello stesso consiglio nel proprio ambito.

Art. 3.
(Compiti dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso attribuita la qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:

          a) l'intervento nella didattica e nelle iniziative culturali nonché nella formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

          b) il censimento delle competenze e l'individuazione delle esigenze di aggiornamento e di formazione delle risorse umane da destinare all'informazione e alla comunicazione relative all'attività dei musei scientifici;

          c) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le amministrazioni di appartenenza, i settori culturali di competenza e il numero di visitatori in un anno, distinguendo, in tale ambito, i dati relativi alle scolaresche di ogni ordine e grado;

          d) la raccolta dei profili dei musei scientifici di cui alla lettera c), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;

          e) l'attuazione di interventi nei confronti dei musei scientifici inseriti nel catalogo di cui alla lettera c);

          f) la trasmissione del catalogo compilato ai sensi della lettera c) ad entrambi

 

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i rami del Parlamento e al Parlamento europeo, alle università, alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni regionali e provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici sedi dei musei scientifici nonché della formazione delle risorse umane dedicate;

          g) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni di attività, elaborati e svolti dai musei scientifici;

          h) l'integrazione delle relazioni di cui alla lettera g), corredandole dei dati concernenti la frequentazione dei musei scientifici stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, la quantità di copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;

          i) il monitoraggio delle attività di ricerca scientifica museologica.

Art. 4.
(Consiglio scientifico).

      1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.
      2. Al consiglio scientifico sono demandati compiti di promozione della divulgazione culturale, dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso la messa in opera di strumenti multimediali, nonché di cura delle relazioni istituzionali con gli enti similari e con il sistema museale scientifico.
      3. Il consiglio scientifico è composto da sei membri nominati dagli organi direttivi delle seguenti associazioni:

          a) due dall'Associazione nazionale musei scientifici (ANMS);

          b) due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          c) due dal Comitato nazionale italiano dell'International Council of Museums (INCOM).

 

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      4. I componenti del consiglio scientifico sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il consiglio scientifico è assistito da un segretario generale, nominato dal consiglio su proposta del presidente, e da una segreteria esecutiva nominata dal consiglio, su proposta dei suoi componenti.
      6. Al consiglio scientifico sono anche demandate le funzioni riguardanti:

          a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei scientifici dal catalogo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

          b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione dei musei scientifici nazionali ed europei.

Art. 5.
(Progetti scientifici speciali).

      1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei scientifici e l'interesse dei giovani per la ricerca e gli studi scientifici, l'Osservatorio provvede all'elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione del sistema museale scientifico.
      2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti in una apposita graduatoria in ordine di priorità con riferimento alle ricadute scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che lo stesso Osservatorio valuta entro il primo trimestre di ciascun anno.
      3. Per ciascun progetto scientifico speciale è redatta, a cura dei soggetti proponenti, una relazione che ne illustra gli scopi e ne descrive le caratteristiche.

Art. 6.
(Prima attuazione dei progetti scientifici speciali).

      1. In sede di prima attuazione dei progetti scientifici speciali di cui all'articolo 5, l'Osservatorio provvede al censimento e alla catalogazione sistematica delle raccolte di reperti scientifici e tecnologici

 

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nonché delle risorse bibliografiche e documentali di interesse storico e scientifico.

Art. 7.
(Fondo di sostegno).

      1. Ai fini dell'attuazione dei progetti scientifici speciali è istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo di sostegno, al cui contributo accedono i progetti selezionati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. Al finanziamento del fondo di sostegno si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 8.
(Formazione).

      1. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità del personale operante presso i musei scientifici inseriti nel catalogo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e in attuazione dei compiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere a) e b), il consiglio scientifico dell'Osservatorio promuove opportuni programmi di formazione e di aggiornamento professionali.
      2. La copertura degli oneri relativi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1 è posta a carico del fondo di sostegno di cui all'articolo 7.

Art. 9.
(Ricognizione delle risorse finanziarie).

      1. Con periodicità annuale, in relazione alla presentazione del disegno di legge finanziaria, l'Osservatorio cura la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei compiti ad esso attribuiti e trasmette il relativo rendiconto al Ministero dell'università e della ricerca.

 

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Art. 10.
(Conferenza di servizi).

      1. La programmazione delle attività e delle relative risorse finanziarie è presentata e discussa in una conferenza annuale di servizi convocata dall'Osservatorio e aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni titolari dei musei scientifici nonché delle istituzioni pubbliche interessate.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con un contributo dello Stato pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.